La Società S.& P. consente di avere un servizio che si occupa del cliente a 360 gradi.
Lo scopo principale è trovare il miglior modo di ottimizzare il binomio costi/convenienza in relazione alle pratiche seguite.
Proprio in questo consiste l’etica del Gruppo: cercare di annullare la distanza col cliente, per seguirlo e accompagnarlo in ogni sua scelta, con la premessa di farlo attingere ad ogni possibile beneficio.
Lo scopo della Scaperrotta & Partners è, inoltre, quello di sostenere gli intermediari nella collocazione dei diversi rischi con particolare riferimento ai seguenti:
La polizza RCA (acronimo di responsabilità civile auto) è il contratto assicurativo stipulato con la compagnia di assicurazione che copre i danni involontariamente causati agli altri quando usate l’auto. Le polizze auto coprono danni fino ad un massimale prestabilito, dal quale si stabilirà il limite per il risarcimento del danneggiato.
L’assicurazione auto è obbligatoria e copre un veicolo anche quando è in sosta o senza guidatore.
Una polizza RCA protegge non solo voi ma chiunque sia alla guida della vostra auto e ha un sinistro e, inoltre, non “protegge” solo il proprietario del mezzo, ma chiunque, salvo diversamente scritto nel contratto assicurativo, sia alla guida dello stesso, salvo eccezioni (se vi hanno rubato la macchina e lo avete denunciato alla pubblica autorità ad esempio la copertura assicurativa non è valida).
La RCA di per sé non copre invece il guidatore che ha provocato l’incidente anche nel caso dovesse subire lui stesso dei danni fisici. Se volete una polizza che tuteli anche il conducente dell’auto occorre una copertura ad hoc chiamata “Infortuni del conducente” che preveda tali eventi.
La fidejussione è una garanzia prestata a fronte di una obbligazione assunta nei confronti di un terzo.
Così recita l’Art. 1936 del Codice Civile in materia di Fidejussioni: “E’ Fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La Fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.
La Fideiussione, quindi, è una garanzia prestata da un soggetto terzo, a favore del creditore, che crea un nuovo rapporto obbligatorio accessorio all’obbligazione principale, fra lo stesso creditore ed un altro debitore che, si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia del creditore. Fonte dell’obbligo del fideiussore può essere tanto la legge quanto la volontà delle parti.
Solitamente esso sorge da contratto tra le parti che può essere di varia natura o da una promessa unilaterale.
Esistono diversi tipi di fideiussioni e cauzioni:
Provvisorie, Definitive, Concessioni Pubbliche.
Anticipazioni, Svincolo ritenute di garanzia, Garanzia globale di esecuzione, Rata di saldo, Assimilate agli appalti, Concessioni edilizie, Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria, Appalto tra privati, Locazioni Commerciali e abitative, Depositi pecuniari di locazione, Permute immobiliari, Statali o regionali.
Esercizio attività, Vendita su carta di immobili (d. lgs 210 del 2010), Coltivazione di cave, Smaltimento rifiuti, Anticipazioni di contributi, Esercizio attività, Performance bonds, Advance payment, Rateizzazione delle Cartelle Esattoriali, Rimborsi IVA, Rateazioni d’imposta, Diritti doganali Temporanea importazione, Depositi doganali di merci, Pagamenti periodici e/o differiti, Esportazioni o importazioni in regime di procedura doganale semplificata, Diritti e Regolamenti CEE, Raccolta e smaltimento rifiuti, Recupero ambientale, Ricevitorie Totocalcio e Superenalotto, Albo Spedizionieri, Apertura Agenzie di Viaggio, Anticipazioni, Fidejussione a garanzia Ingresso Stranieri, Anticipazione Contributi Paesi in via di sviluppo.
La caratteristica comune di tutte le polizze dei rischi tecnologici è quella di essere coperture in forma all risks;
La polizza C.A.R. è una polizza in forma all risks, a copertura delle opere civili in fase di costruzione;
Nella polizza E.A.R. (tutti i rischi del montaggio) il rischio più gravoso si verifica nella fase di collaudo
Nelle polizze C.A.R. ed E.A.R. i beni preesistenti si assicurano in base ai costi di riparazione/ricostruzione. La cosiddetta “cross liability” è una garanzia di RC verso terzi;
La polizza Decennale postuma è la soluzione assicurativa che offre ai proprietari di immobili una protezione per i danni all’opera dopo la consegna.
La polizza decennale postuma è obbligatoria per il costruttore e prevede la tutela dei seguenti soggetti:
Il contraente, ossia il costruttore, ritenuto come colui che assicura il buono stato e la messa in sicurezza dell’immobile prima della vendita dello stesso.
Il beneficiario, ovvero l’acquirente dell’immobile, che necessita una garanzia per l’investimento effettuato. Il permesso di costruzione dell’immobile deve essere avvenuto in data postuma al 21 luglio 2005 (data in cui è entrata in vigore della norma).
L’Assicurazione della RC tutela il patrimonio dell’assicurato contro i rischi per i quali è prestata l’assicurazione, e quindi contro eventuali richieste di risarcimento per danni da lui causati involontariamente a terze persone in conseguenza di un sinistro, per il quale rischio è stipulata l’assicurazione. I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare: la proprietà di un fabbricato, l’attività professionale, la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità per l’inquinamento, etc.
A partire dal 14 agosto 2014, i medici e gli operatori sanitari sono tenuti a sottoscrivere un’assicurazione per la responsabilità civile professionale a copertura delle richieste di risarcimento danni da parte di pazienti che hanno subito episodi di medical malpractice. Tale obbligo era invero già stato previsto dal Decreto Legge no. 138 / 2011, convertito con Legge no. 148 / 2011. In origine, l’entrata in vigore dell’obbligo era stata fissata per l’agosto 2013, poi posticipata al 14 agosto 2014 dal Decreto Legge no. 69/2013, convertito con Legge no. 98 / 2013.
Tale obbligo non trova applicazione nei confronti di medici e altri operatori sanitari dipendenti pubblici del Sistema Sanitario Nazionale, i quali sono tenuti a sottoscrivere la polizza assicurativa in esame solo nel caso di svolgimento di attività privata extramoenia. Ciò è corollario di quanto stabilito dall’Articolo 28 della Costituzione, ovverosia che “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.” Pertanto, il soggetto danneggiato ha titolo per richiedere il pagamento dei danni subiti direttamente all’ente pubblico.
La polizza di Responsabilità civile Patrimoniale dei dipendenti e amministratori pubblici, meglio conosciuta come assicurazione della colpa grave, è la copertura assicurativa che protegge i funzionari e gli amministratori della pubblica amministrazione dalle richieste di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio delle proprie funzioni.
I soggetti assicurabili sono:
– I dipendenti dello Stato o degli enti locali quali Comuni e Regioni;
– Gli amministratori della pubblica amministrazione;
– I soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
Copre la Responsabilità Civile e Patrimoniale oltre alla tutela legale di amministratori, consiglieri, membri del collegio sindacale e dirigenti di aziende private e pubbliche a condizioni particolarmente competitive.
enti forniti di personalità giuridica; società di capitali; società cooperative; fondazioni; associazioni riconosciute; enti privati e pubblici economici; enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo; enti privi di personalità giuridica: società di persone; consorzi; associazioni non riconosciute.
La polizza Rimborso Spese Mediche è una copertura sanitaria che integra o sostituisce le prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale. Viene proposta aziende che devono sottoscrivere questa forma di tutela in favore dei propri dipendenti, per assolvere agli obblighi derivanti da contratti o accordi aziendali.
Relativa ai danni, rc e infortuni dell’aeromobile; polizza rc per i prodotti aeronautici per i produttori e suppliers; polizze rc aeroportuale e dei gestori dei servizi; polizza rc del manutentore; polizza infortuni personale aeronavigante riservata ai piloti e ai tecnici; polizza infortuni dei passeggeri.
MARINE MERCI: responsabilità civile del vettore stradale; danni per conto; fatturato merci spedite via terra/mare/aereo. MARINE CORPI: imbarcazione da diporto; corpi marittimi; costruttori navali.
Polizze dedicate ai Fondi Pensione Aperti; Fondi negoziali chiusi; Piani Individuali; pensionistici (PIP); Trattamento di fine Rapporto (TFR); Trattamento di fine mandato (TFM).
Con il termine “Property” si identifica il gruppo di danni ai beni dell’assicurato (Incendio, Furto etc.).
Per predisporre una copertura ad Hoc, è indispensabile una corretta valutazione, possibile solo attraverso un’approfondita analisi del rischio da parti di tecnici competenti, per evitare problematiche di proporzionali nella determinazione del danno nel caso in cui il bene sia sotto assicurato (art. 1907 C.C.) o, viceversa, sovra assicurato, con un inutile ed eccessivo esborso di premio (art.1909 C.C.).
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